(Inail) 6 SETTEMBRE SCIOPERO GENERALE E GENERALIZZATO
in allegato la locandina
Documento esplicativo sui contenuti del decreto pubblicato in gazzetta ufficiale (fatte salve le prevedibili modifiche)
Nuovi tagli alla spesa pubblica (articolo 1, commi 1 e 2).
Un altro giro di vite alla spesa pubblica. La nuova stangata (dopo quella già prevista dalla manovra economica di luglio) sarà di 6 miliardi per il 2012 e 2,5 per il 2013. L'importo previsto per il 2012 (6 miliardi) può essere ridotto fino al 50% se la Robin Hood Tax farà centrare i risparmi di spesa stimati dal Tesoro. I tagli alla spesa pubblica non toccheranno il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca e alla scuola, il finanziamento del 5 per mille, il fondo unico per lo spettacolo, le risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali. Verrà invece toccato il Fondo per le aree sottoutilizzate.
Nuovi tagli agli organici della P.A. (articolo 1, commi 3-4-5).
E’ prevista, entro il 31/3/2012, un'ulteriore riduzione, almeno pari al del 10%, degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche. Le Amministrazioni inoltre, tranne gli enti di ricerca, devono rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un’ ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
Le amministrazioni che non abbiano fatto quanto previsto entro il 31 marzo 2012, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001 (incarichi dirigenziali). Fino all'emanazione dei provvedimenti di riduzione, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19 del 165/2001 già avviati.
Restano esclusi dai tagli il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed il personale in regime di diritto pubblico.
Esenzioni e favore fiscale, riordino anticipato (articolo 1, comma 6).
Si prevede di anticipare di un anno rispetto alla manovra di luglio, la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale: del 5 % per l'anno 2012 e del 20 % a decorrere dall'anno 2013. La norma non si applica se entro il 30 settembre 2012 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi a oggetto il riordino della spesa in materia sociale, e l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Si precisa poi che al fine di garantire gli effetti finanziari di queste norme, in alternativa anche parziale a queste riduzioni, possa essere disposta con Dpcm, sentito il MEF, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa.
Rischio tredicesima (articolo 1, comma 7).
Nel caso in cui le amministrazioni pubbliche non assicurino gli obiettivi di risparmio previsti dal presente decreto è previsto per i dipendenti pubblici il differimento, senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilità in tre rate annuali posticipate.
Enti dissestati (articolo 1, comma 14).
Nei casi in cui il bilancio di un Ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, o presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario. Se l'Ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'Ente. Quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l'Ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa. Nell'ambito di queste misure straordinarie il commissario può esercitare la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.
Licenziamento "forzoso" (articolo 1, comma 16).
La possibilità per le pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro di propri dipendenti al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva si applica anche agli anni 2012, 2013 e 2014.
Prosecuzione del rapporto di lavoro (articolo 1, comma 17).
I dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici possono permanere in servizio per un periodo massimo di due anni oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. In questo caso l'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, ha facoltà di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.
Prefetti e dirigenti (articolo 1, comma 18).
Le pubbliche amministrazioni possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia o avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto per assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.
Mobilità e trasferimenti del personale pubblico (articolo 1, commi 19 e 29 ).
Le amministrazioni, prima di procedere ad espletare nuovi concorsi per coprire posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il decreto introduce una novità: il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando - in ogni caso - la necessaria neutralità finanziaria.
Il comma 29 dell’art.1 prevede che i dipendenti pubblici, ad esclusione dei magistrati, su richiesta del datore di lavoro, ma senza oneri per lo Stato, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri e ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento è consentito in ambito del territorio regionale di riferimento. Per il personale del ministero dell'Interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori dell’ambito territoriale regionale di riferimento.
Anticipo innalzamento età pensionabile donne (articolo 1, comma 20).
A decorrere dal 1° gennaio 2016, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e della gestione separata, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2020, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per ogni anno successivo fino al 2027 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Pensioni nella scuola (articolo 1, comma 21).
Il personale del comparto scuola, con effetto dal 1° gennaio 2012, andrà in pensione un anno più tardi rispetto alla presentazione della domanda. La norma prevista dalla legge 449/1997 viene infatti così modificata: “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell’anno successivo...” Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
Liquidazione del TFR dopo due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. (articolo 1, commi 22 e 23) .
Con effetto dal 1° gennaio 2012 la liquidazione dei dipendenti pubblici avverrà decorsi 24 mesi (e non più 6 mesi) dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi 6 mesi (e non più 3 dalla ricezione della documentazione inviata dall’amministrazione di appartenenza all’Ente previdenziale) dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tali disposizioni non si applicano solo nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio e per decesso del dipendente. Rimane ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto per coloro i quali maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
Festività civili (articolo 1, comma 24).
A decorrere dall'anno 2012 con DPCM da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, e le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.
Chiusura enti pubblici non economici con dotazione inferiore alle 70 unità (articolo 1, comma 31).
Vengono soppressi, al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli E.P.N.E. con dotazione organica inferiore alle settanta unità. Fanno eccezione: gli ordini professionali e loro federazioni, le federazioni sportive, gli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, le Autorità portuali e gli enti parco. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante o, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
Contributo di solidarietà (articolo 2, commi 1 e 2).
In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, sul reddito complessivo di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5% sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% sulla parte eccedente 150.000 euro. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Entro il 30 settembre verrà emanato un decreto del MEF per dare attuazione alla norma.
Dismissioni immobili della Difesa (articolo 3, comma 12).
Viene stabilito che i proventi relativi alle dismissioni di patrimonio della Difesa siano destinati, previa verifica del Mef, al Ministero della Difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire nei fondi per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa; inoltre fino alla misura del 10%, nel fondo casa, destinato all’erogazione di mutui agevolati per il personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, previa deduzione di una quota parte corrispondente al valore di libro degli immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10% che può essere destinata agli enti territoriali interessati, in relazione alla complessità e ai tempi dell'eventuale valorizzazione. Alla ripartizione delle quote si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al MEF.
Regioni (articolo 14).
Le Regioni, anche a statuto speciale, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa, devono operare dei tagli. Il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del presidente della Giunta regionale, deve essere uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali deve essere adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore. Quelle Regioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero. Il numero massimo degli assessori regionali deve essere pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore: la riduzione deve essere fatta entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è prevista la riduzione degli emolumenti e delle “utilità”, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento. Il trattamento economico dei consiglieri regionali deve essere commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale; a decorrere dal 1° gennaio 2012, viene inoltre istituto un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. E’ previsto infine il passaggio, entro sei mesi e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.
Province (articolo 15).
A decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del decreto, sono soppresse tutte le province, salvo quelle la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300mila abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3mila chilometri quadrati. I comuni facenti parte della provincia soppressa si devono aggregare ad un'altra provincia all'interno del territorio regionale, nel rispetto del principio di continuità territoriale. Se non avviene tale accorpamento, le funzioni della provincia soppressa vengono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse oppure attribuirle alle Province limitrofe a quelle soppresse, delimitando l'area di competenza di ciascuna di queste ultime. In tal caso, con decreto del ministro dell'Interno, sono trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati. Non possono in ogni caso essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 500mila abitanti. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali è ridotto della metà. La soppressione delle province determina la soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse. Con DPCM si provvederà alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse.
Comuni (articolo 16).
A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto nei comuni con popolazione pari o inferiore a 1000 abitanti, il sindaco sarà il solo organo di governo: sono soppressi Giunta e Consiglio comunale. Tutte le funzioni amministrative saranno svolte in forma associata con altri Comuni con popolazione pari o inferiore a 1000 abitanti mediante la costituzione, nell'ambito del territorio di una provincia, dell'unione municipale. In tali comuni il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. Gli organi dell'unione municipale saranno l'assemblea municipale, il presidente dell'unione municipale e la giunta municipale.
I consigli comunali saranno così ridotti a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione superiore a mille e fino a 3mila abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al sindaco, da cinque consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3mila e fino a 5mila abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da sette consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;
c) per i comuni con popolazione superiore a 5mila e fino a 10mila abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da nove consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.
Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali dovranno essere elencate annualmente in un apposito rendiconto trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato anche sul sito dell'ente locale.
Cnel (articolo 17).
Gli esperti e rappresentanti delle categorie produttive chiamati a far parte del Cnel dovranno essere al massimo 70: 48 rappresentanti di vertice delle categorie produttive (dei quali 24 rappresentanti dei lavoratori dipendenti attivi), 12 esperti di chiara fama mondiale e 10 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.
Voli in classe economica (articolo 18).
Parlamentari, amministratori pubblici, dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo, anche di qualifica inferiore a dirigente, amministratori, dipendenti e componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio al''interno dell'Unione europea utilizzano il mezzo di trasporto aereo, devono volare in classe economica.